Art. 156.
(Decorrenza dell'efficacia in particolari casi e settori).

      1. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente

 

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al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 149 acquista efficacia il 6 luglio 2010.
      2. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 149 acquista efficacia il 6 luglio 2014.